Segnalazione illeciti – Whistleblowing

Con il termine whistleblower si intende la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 attuativo della Direttiva Europea 2019/1937). La vigente normativa vieta ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata nei confronti del segnalante. È necessario che al momento della segnalazione, la persona segnalante abbia ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell’ambito della normativa. Le tutele previste per la persona segnalante non sono garantite e alla medesima è irrogata una sanzione disciplinare quando ne viene accertata la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

In relazione alle segnalazioni di fatti che configurano ipotesi di corruzione limitatamente alle istituzioni scolastiche dell’Emilia-Romagna, è stata predisposta una piattaforma informatica raggiungibile al link https://whistleblowing.istruzioneer.it/ che consente di effettuare la segnalazione direttamente al RPCT e che garantisce la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante mediante apposito protocollo di crittografia.

Registrando la segnalazione su questa applicazione si otterrà un codice identificativo univoco, “key code”, che verrà utilizzato per “dialogare” con RPCT in modo spersonalizzato e per essere costantemente informato sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata. È necessario conservare con cura il codice identificativo univoco della segnalazione, in quanto, in caso di smarrimento, lo stesso non potrà essere recuperato o duplicato in alcun modo.

Ultima modifica 12 Febbraio 2024